I - COSTITUZIONE - FINALITA’ - SEDE LEGALE
ART. 1
E’ costituita in Roma con atto pubblico l’Associazione scientifica, che prende la denominazione di “Centro Psicoanalitico di Roma”. Il Centro è sede locale della Società Psicoanalitica Italiana (SPI), di cui accetta Statuto, Regolamento e Codice deontologico. Il Centro è amministrativamente indipendente dalla SPI.
ART. 2
Il Centro Psicoanalitico di Roma persegue le finalità della ricerca, dell’aggiornamento, della diffusione, della tutela della psicoanalisi e della professionalità dei propri Soci.
ART. 3
Il Centro ha sede legale in Roma.
II - SOCI - MODALITA’ DI AMMISSIONE - OBBLIGHI MORALI E FINANZIARI
ART. 4
Sono Soci gli psicoanalisti appartenenti alla SPI, che abbiano fatto semplice domanda d’ammissione al Presidente.
Possono far parte come Membri ospiti, non aventi diritto al voto, psicoanalisti di altre società dell’I.P.A. e di altri Centri della S.P.I.
I Candidati dell’Istituto Nazionale di Training della SPI possono partecipare come ospiti alle attività scientifiche del Centro, avuto un nulla osta da parte degli amministratori del Centro e da parte della Sezione Locale dell’Istituto Nazionale di Training da essi frequentata.
ART. 5
Il Socio del Centro si impegna, nell’interesse comune, a contribuire attivamente al conseguimento degli scopi che lo stesso Centro si prefigge e ad uniformarsi alle norme etiche approvate dall’Assemblea.
ART. 6
I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale, stabilita dall’Assemblea Ordinaria.
I nuovi Soci sono tenuti al pagamento di una quota d’iscrizione anch’essa stabilita dall’Assemblea Ordinaria.
Soltanto i Soci in regola con i pagamenti possono prendere parte alle attività promosse dal Centro.
I Soci hanno diritto al controllo dell’andamento dell’Associazione ed hanno la possibilità di prendere visione della documentazione gestionale e assembleare dell’Associazione.
ART. 7
Gli organi dell’Associazione sono :
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Comitato Esecutivo
c) il Presidente
ART. 8
L’Assemblea dei Soci è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria dei soci è convocata dal Comitato Esecutivo entro il 1° trimestre di ogni anno. L’anno di attività decorre dal 1° gennaio.
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi Membri, in prima convocazione; qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.
L’Assemblea di Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera di norma a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea Ordinaria ha il compito di:
a) deliberare sul resoconto finanziario e sull’approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo ;
b) deliberare sul programma scientifico del Centro;
c) eleggere il nuovo Comitato Esecutivo secondo quanto stabilito dall’art. 15;
d) deliberare sulla eventuale radiazione di un Socio con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Comitato Esecutivo per sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci per deliberare su specifici provvedimenti urgenti.
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria avviene mediante avviso inviato almeno otto giorni prima a tutti i Soci e recante l’Ordine del giorno. I soci hanno facoltà di farsi rappresentare da altri Soci, affidando loro deleghe scritte, ma ogni Socio non può rappresentare più di uno degli altri iscritti.
ART. 9
Salvo quanto riservato all’Assemblea, l’amministrazione del Centro è demandata al Comitato Esecutivo eletto dalla Assemblea dei Soci, tra i Soci stessi.
Le votazioni sono fatte a scheda segreta e riguardano distintamente e successivamente le attribuzioni delle cariche di Presidente, Segretario Amministrativo, Segretario Scientifico, Tesoriere, Consigliere, Rappresentante Intercentri, quale membro ex officio, senza diritto di voto.
Il Comitato Esecutivo, una volta eletto, provvede ad assegnare al Consigliere le funzioni di responsabile di specifiche attività.
Il Comitato Esecutivo può affidare specifiche attività anche a Soci che non ne fanno parte.
Le diverse cariche del Comitato Esecutivo affidate a Soci sono assunte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi di spese straordinarie, e non sono cumulabili.
ART. 10
Il Presidente rappresenta il Centro anche di fronte a terzi ed in giudizio, presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e le Assemblee dei Soci, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali ed i verbali di riunione redatti dal Segretario Amministrativo.
ART. 11
Il Segretario Scientifico sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o d’impedimento.
Cura l’organizzazione ed il coordinamento dell’attività scientifica del Centro e la articola con le attività scientifiche della SPI e degli altri Centri.
ART. 12
Il Segretario Scientifico rappresenta il Centro nella Commissione Scientifica Nazionale della S.P.I.
ART. 13
Il Segretario Amministrativo:
a) conserva e custodisce l’archivio sociale;
b) provvede alla stesura e alla controfirma dei verbali di riunione e degli atti ufficiali;
c) dà esecuzione ai deliberati dei vari organi sociali;
d) cura lo scambio di informazioni fra Soci e Comitato Esecutivo;
e) redige le comunicazioni per il Notiziario della SPI.
ART. 14
Il Tesoriere:
a) ha in consegna i fondi ufficiali ed i beni patrimoniali del Centro;
b) è autorizzato agli incassi e ai versamenti ed alle operazioni di Banca;
c) provvede annualmente a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo.
ART. 15
Il Consigliere apporta la sua collaborazione e può svolgere specifici incarichi o mansioni che il Comitato Esecutivo ritenga opportuno affidargli.
ART. 16
Il Rappresentate Intercentri attiva e mantiene una funzione di collegamento tra i Soci del Centro, il Comitato Esecutivo del Centro, l’Esecutivo Nazionale della SPI e gli altri Centri.
L’elezione del Rappresentante Intercentri avviene per presentazione di nomi appoggiati da un minimo di cinque Soci, almeno un mese prima della votazione.
ART. 17
Il Comitato Esecutivo:
a) convoca le Assemblee Ordinaria e Straordinaria;
b) predispone e propone il Programma Scientifico all’approvazione dell’Assemblea e il Bilancio consuntivo e preventivo;
c) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
d) vigila sull’osservanza dello statuto;
e) può nominare tra i Soci, mandatari e procuratori speciali per il compimento di singoli atti od operazioni che esulino dai suddetti commi.
Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi e ogni volta che è necessario su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vengono adottate a maggioranza dei voti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 18
Tutte le cariche del Centro durano quattro anni e non sono rinnovabili. Una volta scaduti quattro anni di mandato, un socio non può essere rieletto per 4 anni alle cariche sociali.
Le cariche elettive nazionali e quelle locali non sono cumulabili. E’ prevista una data unica di scadenza elettorale per tutte le cariche nazionali e locali; nonché per le cariche in sostituzione straordinaria.
ART. 19
Il Centro Psicoanalitico di Roma ha un proprio patrimonio costituito:
a) da dotazioni (Biblioteca ed attrezzature varie),
b) dall’importo delle quote sociali,
c) da donazioni, lasciti, oblazioni di Enti o di singoli cittadini.
Il Centro può stipulare convenzioni utili al raggiungimento dei suoi scopi, previa approvazione dell’Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.
ART. 20
L’atto di scioglimento del Centro sarà deliberato con maggioranza di 2/3 dei Soci. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori per le pratiche relative alla devalutazione del patrimonio.
ART. 21
Per quanto non previsto dal presente Statuto vale quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento della SPI e delle leggi vigenti